La Reggenza
I Capitani Reggenti, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese, esercitano l’Ufficio di Capo dello Stato in base al principio di collegialità. Essi rappresentano lo Stato e sono i supremi garanti dell’ordinamento costituzionale della Repubblica. (articolo 1, Legge Costituzionale n.185/2005)
I Capitani Reggenti, quali supremi garanti dell’ordinamento costituzionale, vigilano sul funzionamento dei poteri pubblici e delle istituzioni dello Stato e sulla conformità della loro attività ai principi sanciti nella Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese e alle norme vigenti. (articolo 2, Legge Costituzionale n.185/2005)
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